Confermata la Patente a crediti in edilizia

Si parte a ottobre, saranno obbligate sia le imprese che i lavoratori autonomi

Con la legge 56/2024 è stato convertito il DL 19/2024 che ha introdotto disposizioni per l’attuazione del PNRR.

A partire dal 1° ottobre 2024, entreranno quindi in vigore anche le prescrizioni che rivoluzioneranno il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, introducendo una “patente a crediti”, come un sistema di valutazione e qualificazione obbligatorio.

Requisiti per l’Ottenimento della Patente
Per ottenere la patente le imprese e i lavoratori autonomi dovranno soddisfare una serie di requisiti essenziali, che sono:
* Iscrizione alla Camera di Commercio
* Adempimento degli obblighi formativi obbligatori
* Possesso del DURC
* Possesso del DVR, ove previsto
* Possesso della certificazione di regolarità fiscale, ove prevista
* Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ove previsto.

Autocertificazione e Rilascio Digitale
Il possesso di questi requisiti sarà autocertificato e la patente verrà rilasciata in formato digitale dall’INAIL. Nelle more del rilascio è comunque consentito lo svolgimento dell’attività
In caso di dichiarazioni non veritiere, la patente può essere revocata e solo dopo dodici mesi, l’impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.
Le modalità per la richiesta di rilascio, i contenuti e le modalità di sospensione saranno individuate con un apposito provvedimento.
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
* coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale
* le imprese in possesso di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla 3^.

Sanzioni e Decurtazioni
La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e saranno individuati criteri di attribuzione di ulteriori crediti rispetto al valore iniziale nonché modalità di recupero dei crediti decurtati.
La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni definitivamente accertate a carico di Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori autonomi, secondo una tabella che ha individuato 29 fattispecie diverse di violazioni.
Nel caso di più violazioni nel medesimo accertamento, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio della sanzione massima.
Se si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INAIL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.
Un punteggio inferiore a 15 crediti impedirà l’operatività nei cantieri. Tuttavia, in caso di lavori già in corso di esecuzione, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto, a condizione che i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
In mancanza della patente si applica alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un importo non inferiore a €6.000 nonché l’esclusione per 6 mesi dalla partecipazione ai lavori pubblici.
Le stesse sanzioni si applicano nel caso in cui si operi i cantieri con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

(Fonte: DL19 del 2 marzo 2024 convertito dalla L.56 del 29 aprile 2024)